STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PREMIATI "SEBETIA-TER" - Centro Studi Sebetia - ter

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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PREMIATI "SEBETIA-TER"

ASS. PREMIATI



"Associazione Internazionale Premiati Sebetia-ter"


Articolo 1
DENOMINAZIONE

E' costituita l'organizzazione non lucrativa denominata "Associazione Internazionale  Sebetia-Ter"
L’associazione potrà usare in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione organizzazione non lucrativa appartenente al Centro Studi di Arte e Cultura di Napoli "Sebetia-Ter".



Articolo 2
SEDE


L'associazione ha sede provvisoria  in Napoli alla via Francesco De Mura presso il Centro Studi di Arte e Cultura di Napoli Sebetia-Ter
L’Associazione potrà aprire nuove sedi distaccate presso altre città .


Articolo 3
SCOPO


L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica.
Gli scopi e finalità dell'Associazione, che è una emanazione del  Centro Studi Sebetia ter,sono :
a)  un concreto e stimolante  legame con il Premio Internazionale Sebetia-Ter per accrescere il suo patrimonio di valori e conoscenze;
b)  alla realizzazione del Premio segnalando all'attenzione del Centro Studi Sebetia Ter personalità che si siano distinte per il loro valore nel campo della scienza, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro;
c)  iniziative che accrescano e diffondano il prestigio del Premio Internazionale Sebetia Ter nel mondo;
d)  attività  culturali e sociali, volte a favorire l'incontro e la reciproca conoscenza fra i vari premiati per tenere vivo tra i soci lo spirito di fratellanza, di collaborazione e solidarietà e promuovere una visione etica della vita;
e)  attività e manifestazioni di particolare interesse promosse dai singoli Premiati;
f)  borse di studio, premi, prestiti d'onore ed altre forme di sostegno per lo sviluppo professionale e culturale dei premiati;


Articolo 4
SOCI


Possono essere soci dell’Associazione, tutti coloro che hanno ricevuto il Premio Sebetia Ter
I soci sono distinti in: SOCI FONDATORI - SOCI ORDINARI - SOCI BENEMERITI - SOCI SOSTENITORI :
a)  SOCI FONDATORI sono i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
Saranno considerati soci fondatori anche i premiati dal Centro Studi Sebetia Ter che, daranno la loro adesione alla prima manifestazione  di presentazione dell’Associazione, facendo esplicita richiesta al Consiglio direttivo di essere considerati soci fondatori.  I soci fondatori, che sono in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle  cariche sociali. Versano, senza diritto al rimborso, la quota iniziale di iscrizione "una tantum" e la quota sociale annuale.
b) SOCI ORDINARI sono i premiati dal Centro Studi Sebetia Ter che  facciano richiesta di adesione al Consiglio Direttivo. I soci ordinari, che sono in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto e sono eleggibili  alle cariche sociali. Versano, senza diritto al rimborso, la quota iniziale di iscrizione "una tantum" e la quota sociale annuale.
c) SOCI BENEMERITI: possono divenire tali:
- le autorità ed i rappresentanti di Stato, Regione, Provincia, Comune nonché gli Enti Pubblici e/o Privati;
- coloro i quali, per la propria personalità e prestigio abbiano contribuito alla valorizzazione dell'Associazione, oppure abbiano posto in essere attività in suo favore o contribuito finanziariamente.
Si può diventare soci benemeriti,o su indicazione del Consiglio Direttivo che propone le persone o le Istituzioni che hanno dato un importante contribuito all’Associazione o su domanda motivata  che l’interessato deve presentare al Consiglio  Direttivo, che a suo insindacabile giudizio e a maggioranza dei suoi componenti, delibera sull’ammissione.
La domanda deve essere anche sottoscritta da almeno due soci fondatori.  
La qualità di socio benemerito non dà diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali.
Per tale categoria di soci non è previsto il  pagamento delle quote sociali.
d) SOCI SOSTENITORI
possono far parte dell’associazione, come soci sostenitori, tutte le persone interessate ad aiutare l’associazione, purché siano presentate da almeno tre soci fondatori e ne facciano esplicita richiesta motivata  al Consiglio Direttivo, che, a suo insindacabile giudizio, delibera sull’ammissione.
La qualità di Socio Sostenitore non dà diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali.
Il socio sostenitore dovrà versare annualmente una quota associativa, stabilita con le modalità previste nel presente Statuto.
La qualifica di socio e la permanenza sarà comprovata dalla trascrizione nel libro soci.
La qualità di socio è intrasmissibile agli eredi.

Articolo 5
QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, e valida nel periodo di esercizio sociale. Non  è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
Per i soci fondatori ed ordinari l’inosservanza dei termini di versamento della quota inibisce il diritto a prendere parte a qualsiasi titolo all’interno di ciascun organismo sociale. Essi non sono considerati elettori e non possono essere  eletti alle cariche sociali. e decadono automaticamente dalla qualifica di socio trascorsi tre mesi dalla data stabilita come termine ultimo per il versamento della quota.
I Soci Benemeriti non sono tenuti al versamento delle quote sociali.

Articolo 6
DIRITTI DEI SOCI

I soci fondatori e ordinari hanno il diritto di partecipare alle attività promosse dall’associazione.
I soci fondatori e ordinari hanno il diritto di eleggere gli organismi sociali dell’Associazione e di approvare regolamenti interni e bilanci. Inoltre hanno il diritto di informazione e di controllo, stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.

Articolo 7
DOVERI DEI SOCI


I soci svolgono attività in favore dell’Associazione senza fine di lucro, nel rispetto dello statuto, del regolamento interno e dei piani di lavoro concordati.
Il comportamento verso gli altri aderenti e all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede.

Articolo 8
RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, DECESSO

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, decesso.
- Recesso: è facoltà del socio dimettersi dall’Associazione in qualsiasi momento, fermo restando il rispetto dei piani di lavoro già concordati al fine di non compromettere l’attività dell’Associazione.
- Decadenza: il Consiglio Direttivo può sancire la decadenza del socio che non abbia versato la quota associativa annuale entro il termine stabilito dall’assemblea.
- Esclusione: Il Consiglio Direttivo, può deliberare l’esclusione dei soci che contravvengono ai doveri indicati dal presente statuto e da quanto successivamente predisposto e deliberato in sede di assemblea, nonché per azioni ritenute disonorevoli  dentro e fuori l’associazione.
- Decesso dell’associato. La qualità di socio non è trasmissibile agli eredi.

Articolo 9
PATROCINI


Enti locali, Istituzioni, privati, fondazioni e organizzazioni potranno formalizzare il loro sostegno all’Associazione attraverso la formula del patrocinio, sia in forma gratuita che concorrendo con contributi e donazioni.
Il patrocinio può essere pubblicizzato nei documenti dell’Associazione.
Rappresentanti degli enti patrocinanti potranno essere invitati alle assemblee e/o convocati per specifiche riunioni.


Articolo 10
ORGANISMI SOCIALI

Sono organismi dell’Associazione:
-          Assemblea generale dei soci.
-  Presidente.
-          Vice Presidente
-  Segretario.
-  Consiglio Direttivo.
-  Tesoriere.


Articolo 11
ASSEMBLEA

Possono partecipare all’’Assemblea tutti i soci fondatori e ordinari dell’Associazione in regola con il versamento delle quote sociali.
I Soci fondatori e ordinari che sono in regola con i pagamenti possono farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.
Ogni Socio non può rappresentare più di cinque Soci.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga  opportuno, o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 20 soci, fondatori o ordinari, in regola con il versamento delle quote sociali.
L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione e solo in casi eccezionali, fuori dalla sede sociale.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione convoca l’assemblea a mezzo di idonea comunicazione scritta 15 giorni prima della data prevista, comunicando l’ordine del giorno.
Quando la convocazione avviene su richiesta di 20 soci, fondatori o soci senior, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.
L’assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo, e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare circa le scelte patrimoniali dell’associazione;
- determinare la quota associativa annuale, su proposta del Consiglio Direttivo.
L’assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:
- deliberare sullo scioglimento dell’associazione,
- deliberare sulla proposta di modifica dello statuto,
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza  o impedimento, dal Vice Presidente o dal  Segretario.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti che ne abbiano diritto. Il voto è delegabile per iscritto, ad altro socio avente  diritto, che non potrà essere portatore di più di cinque deleghe.

Articolo 12
CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci
Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo soli i soci fondatori e i soci ordinari.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo varia a scelta dell’assemblea che lo nomina, da un minimo di cinque membri ad un massimo di quindici membri, sempre in misura dispari; potrà essere modificato in virtù delle esigenze organizzative  dell’Associazione, dall’assemblea su indicazioni, non vincolanti del consiglio direttivo uscente.
Il Consiglio  Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente dell’Associazione, il Segretario e un Tesoriere.
In caso di dimissioni o impedimenti del Presidente, l’esercizio delle sue funzioni viene espletato, sino all’assemblea successiva, dal Vice Presidente o in mancanza dal Segretario.
Nessun compenso è dovuto al Presidente, al Vice Presidente al Segretario al Tesoriere e ai membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta motivata almeno due membri del consiglio.
La convocazione del Consiglio Direttivo. a mezzo avviso scritto contenente l’ordine del giorno da recapitarsi a tutti i componenti almeno sette giorni prima della data stabilita, anche via e-mail, o a discrezione in caso d’urgenza, purché  motivata, senza limiti di tempo.  
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o in mancanza dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; ogni membro del Consiglio Direttivo non può rappresentare più di due consiglieri. il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice  in base al numero dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
Il Consiglio Direttivo può istituire gruppi di lavoro per la promozione e lo sviluppo di specifiche attività dell’Associazione e può delegare parte delle sue funzioni ai suoi soci componenti.
Il Consiglio Direttivo ha i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione; esegue le deliberazioni dell’assemblea; procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all’assemblea.
L’assenza non giustificata a più di tre riunioni consecutive implica la decadenza.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno.
In caso di dimissioni, di decadenza, di cessazione di uno dei componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza di altri candidati, cooptando un nuovo membro scelto tra i soci eleggibili,  avendo cura di far ratificare la scelta nel corso della prima assemblea utile dei soci, che potrà eventualmente decidere diversamente, senza che siano resi inefficaci o nulli gli atti precedentemente compiuti dagli interessati non confermati. Tale  procedura si applica anche nell’ipotesi in cui il Consiglio Direttivo decida di aumentare il numero dei propri componenti .
La durata in carica è comunque non oltre alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ogni socio potrà esprimere tre voti; risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. in caso di rinuncia di uno degli eletti, gli subentrerà colui che abbia ottenuto  il maggior numero di voti tra i non eletti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
Coloro che intendono candidarsi per la elezione a membro del Consiglio Direttivo devono presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo, suffragata dalla richiesta di almeno dieci soci aventi diritto al voto, un mese prima della data fissata  per le elezioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13
PRESIDENTE


Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza assoluta.
Il Presidente è eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è rieleggibile.
Il voto è segreto; risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti.
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa e gli atti amministrativi che ne dovessero derivare; Il Presidente potrà attribuire deleghe  ad altro componente del consiglio direttivo, coi medesimi poteri, nei limiti della delega conferitagli.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l’assemblea; cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo  alla prima riunione.

Articolo 14
VICE PRESIDENTE


Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza assoluta.
Il voto è segreto; risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti.
Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua mancanza e lo sostituisce, su sua espressa indicazione, in caso di sua assenza.

Articolo 15
SEGRETARIO


Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza assoluta.
Il Segretario è eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è rieleggibile.
Il voto è segreto; risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti.
Il Segretario ha il compito di organizzare le attività sociali decise dal Consiglio Direttivo, di curare e favorire le relazioni tra i soci e di mantenere i rapporti dell’Associazione con gli Enti, e le Istituzioni. Svolge anche il ruolo di  portavoce dell’Associazione.
Il Segretario cura la redazione dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 16
TESORIERE


Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza assoluta.
Il Tesoriere è eletto ogni tre anni dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è rieleggibile.
Il voto è segreto; risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti.
Il Tesoriere ha il compito di tenere la contabilità dell’associazione e di redigere il bilancio


Articolo 17
VERBALI

Le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo  sono verbalizzate sui relativi libri sociali a cura del Segretario.

Articolo 18
COMUNICAZIONI


Ai fini delle comunicazioni prevista nel presente Statuto è costituito un Albo presso la sede dell’Associazione. Tutte le comunicazioni, comprese le convocazioni, delibere, ordini del giorno e quant’altro abbia effetto verso  e tra gli associati e o gli organismi sociali, avranno piena validità ed efficacia in dipendenza della pubblicazione all’Albo.

Articolo 19
RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE


Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell’attività dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi da soci regolarmente disposti ed approvati dall'Assemblea; le quote associative e i contributi ordinari  sono dovuti per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci;
b) contributi di enti, privati, organismi pubblici anche una tantum dei soci nonché dei partecipanti alle iniziative dell'Associazione ;
c) ricavato dalla vendita di pubblicazioni o di altre iniziative promozionali realizzate dall'Associazione per autofinanziarsi;
d) liberalità, donazioni, lasciti, versamenti volontari di terzi o associati;
e) introiti derivanti da convenzioni;
f) ogni altra entrata derivante dall'esercizio delle proprie funzioni od attività
g) rendite di beni pervenuti all’associazione a qualunque titolo;

Articolo 20
BILANCIO O RENDICONTO


L’esercizio finanziario si chiude al 30 giugno di ogni anno.
Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché eventuali fondi o riserve saranno portati a nuovo bilancio.
E’ fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che per  obbligo di legge
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS o organizzazione no-profit ai fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’organismo di controllo, salvo diversa disposizione di legge.
I bilanci sono consultabili dai soci presso la sede operativa nei dieci giorni che precedono l’assemblea di approvazione.

Articolo 21
CAUSE D’ ESTINZIONE


L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Articolo 22
CLAUSOLA ARBITRALE


Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi e i soci, oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri  amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, fatto salvo il contraddittorio delle parti, entro 60 giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 23
STATUTO E REGOLAMENTO

L’Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina in armonia con il presente Statuto gli aspetti relativi all’organizzazione e alle attività dell’ente.
Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell’assemblea, da adottarsi con maggioranza dei due terzi dei partecipanti all’assemblea stessa, che sarà valida con la presenza della maggioranza dei soci.

Articolo 24
NORMA Dl CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.


 
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